Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il collaudatore redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione il collaudatore espone in forma particolareggiata:
(2) In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle richieste dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.