Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
(2) Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
(3) Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.