Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
È vietata qualunque attività di somministrazione.
Commercio ambulante:
È consentita in via straordinaria l'attività congiunta di vendita e di somministrazione di würstel e polli arrosto, patatine fritte e bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma, del D.P.G.P. 14 ottobre 1977, n. 48.