Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
Per l'ottica specialistica e le protesi è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche l'autorizzazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.
Commercio ambulante:
La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.