Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
La presente tabella merceologica può essere rilasciata solo come complementare a prevalente attività artigianale, industriale, di commercio all'ingrosso e al minuto, purché per limitate voci merceologiche, strettamente omogenee rispetto a quelle trattate con l'attività prevalente. La vendita al dettaglio dovrà essere svolta in locali attigui e comunicanti, nel rispetto dell'articolo 16, lettera b), della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 682), con quelli adibiti all'attività artigianale, industriale e di commercio all'ingrosso. Per quest'ultima attività la vendita al dettaglio è consentita anche nei medesimi locali, qualora trattasi di beni non di largo e generale consumo, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge provinciale precitata.
Il richiedente deve in ogni caso risultare iscritto al Registro Ditte da almeno cinque anni.