In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 37581)
Determinazione delle tabelle merceologiche previste dall'articolo 29 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 682)

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.

2)

Riportata al n. XVI - B/d.

Art. 0

Tabelle merceologiche per il commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante e per il commercio all'ingrosso valide per la Provincia di Bolzano

Disposizioni generali 3) :

  • 1)  Il rilascio dell' autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio e ambulante, e l'iscrizione al registro per il commercio al dettaglio, all'ingrosso e in forma ambulante devono essere disposti in base alle seguenti tabelle.
  • 2)  Gli articoli compresi in ciascuna tabella sono quelli definiti nella dizione generica con la quale viene intestata ciascuna tabella. Le sottovoci merceologiche citate costituiscono un elenco solo esemplificativo e non esaustivo degli articoli merceologici che possono essere venduti con ciascuna tabella.
  • 3)  Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle cui esse si riferiscono.
  •   È consentito il rilascio per un medesimo punto di vendita dell' atuorizzazione per più tabelle merceologiche, fatti salvi i divieti di cui alla normativa vigente e alla presente deliberazione.
  • 4)  Chi ha ottenuto l' autorizzazione per una o più tabelle merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.

In casi dubbi si pronuncia l'Assessore provinciale competente in materia.

La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa.

Tabella merceologica I
Prodotti alimentari - bevande - prodotti per la pulizia

  • 1)  Pane e prodotti della panificazione a norma della legge 4 gennaio 1967, n. 580 e relativo regolamento
  • 2)  Latte e derivati
  • 3)  Gelati confezionati
  • 4)  Prodotti alimentari conservati in confezioni originali
  • 5)  Prodotti alimentari sfusi con esclusione di:
    • -  carni fresche e insaccati freschi
    • -  pesce fresco
    • -  prodotti ortofrutticoli freschi
    • -  prodotti di pasticceria freschi
  • 6)  Patate, cipolle, aglio e limoni
  • 7)  Alimenti surgelati (di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32)
  • 8)  Bevande di qualunque tipo (anche alcooliche e superalcooliche) in confezioni originali
  • 9)  Cibi cotti preparati e confezionati a norma di legge
  • 10)  Panini imbottiti con osservanza delle norme igieniche e sanitarie in materia
  • 11)  Alimenti non medicati per animali domestici in confezioni originali
  • 12)  Articoli per l' igiene della persona con esclusione di
    • -  cosmetici
    • -  profumi
    • -  essenze
  • 13)  Articoli per la pulizia della casa

Note:

  • a)  Per la vendita di superalcoolici, estratti od essenze, anche non contenenti alcool, per la preparazione dei liquori è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall' Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255;
  • b)  Ai sensi dell' articolo 12, comma 5, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 34), i negozi che non fanno parte di un'azienda artigianale non possono adottare quale insegna il termine "PANIFICIO".


Commercio ambulante:

Note:

  • a)  Non è consentita la vendita in forma ambulante di
    • -  pane (articolo 11 della legge 31 luglio 1956, n. 1002)
    • -  latte (R.D. 9 maggio 1929, n. 994)
    • -  bevande alcooliche (articolo 1, comma 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 585)
  • b)  Per tutti i prodotti devono essere osservate tutte le disposizioni di igiene vigenti in materia.
4)

Riportata al n. XVII - B/d.

5)

Riportata al n. XI - D.

Tabella merceologica I/A
Prodotti alimentari - bevande - prodotti per la pulizia per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 m²

  • 1)  Prodotti alimentari - pane, latte e derivati - bevande - prodotti per la pulizia (tab. I)
  • 2)  Carni di tutte le specie (tab. II) con esclusione di:
    • -  carni e frattaglie equine
    • -  carni e frattaglie di bassa macelleria
  • 3)  Prodotti ittici (tab. V)
  • 4)  Prodotti ortofrutticoli (tab. VI)
  • 5)  Pasticceria (tab. VII)

Note:

  • a)  La tabella merceologica I/A non può essere rilasciata in aggiunta ad altre tabelle
  • b)  La presente tabella viene rilasciata dai Comuni a tutti coloro che all' entrata in vigore della presente deliberazione risultino titolari di autorizzazione amministrativa per almeno una delle tabelle I, II, V, VI e VII su una superficie di vendita superiore a 200 m² e che ne facciano richiesta, purché iscritti al REC per la tab. I/A o per tutte le specializzazioni merceologiche in essa comprese


Commercio ambulante;:

Nota:

La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica II
Carni - frattaglie - salumi - uova

  • 1)  Carni fresche di tutte le specie animali, escluse quelle equine e di bassa macelleria
  • 2)  Salumi, insaccati, speck, prosciutti, lardo e pancetta
  • 3)  Alimenti surgelati (di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32)
  • 4)  Uova
  • 5)  Carni cotte o comunque preparate per asporto, Knödel e crostini di milza preparati e venduti a norma di legge
  • 6)  Sottaceti, spezie, erbe aromatiche, salse, sughi, vegetali in scatola, insalate a base di carne
  • 7)  Alimenti non medicati per animali domestici.

Note:

  • a)  La presente tabella sostituisce la tabella merc. II/III rilasciata in base alla deliberazione del 3 aprile 1978, n. 2112. I Comuni sono tenuti ad aggiornare tutte le autorizzazioni amministrative rilasciate per la tab. merc. II/III.
  • b)  Ai sensi delle leggi vigenti, per la vendita delle carni fresche è richiesto il superamento di apposito esame presso la Camera di Commercio.
  • c)  Ai sensi dell' articolo 29 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune competente in seguito ad accertamento del Veterinario competente dal quale risulti che i locali destinati all'esercizio interessato soddisfano alle esigenze dell'igiene.
  • d)  Ai sensi della legge 18 marzo 1977, n. 63, le carni congelate o scongelate devono essere vendute in banchi separati o muniti di parete divisoria igienicamente idonea. Chi intende effettuare anche la vendita di carni congelate e scongelate deve darne preventiva comunicazione all' autorità comunale la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni igienico-sanitarie necessarie.


Commercio ambulante:

Note:

  • a)  È consentita la vendita in forma ambulante di soli salumi, insaccati stagionati, speck, uova.
  • b)  È consentita la vendita in forma ambulante di carni di volatili, conigli allevati e selvaggine fresche previo possesso del nulla osta del veterinario competente che accerti il rispetto delle norme igienico-sanitarie.


Commercio ingrosso:

Note:

Il commercio all'ingrosso delle carni è regolamentato dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.

Tabella merceologica III
Carni e frattaglie di bassa macelleria

Nota:

Ai sensi delle leggi vigenti, per la vendita delle carni fresche è richiesto il superamento di apposito esame presso la Camera di Commercio.

Tabella merceologica IV
Carni e frattaglie equine - selvaggine - speck - insaccati

  • 1)  Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate, confezionate, congelate e scongelate (escluse quelle di bassa macelleria)
  • 2)  Alimenti surgelati (di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32)
  • 3)  Uova
  • 4)  Carni di volatili, conigli allevati e selvaggine fresche e congelate in confezioni originali, purché i banchi e le attrezzature destinate corrispondano alle esigenze dell' igiene, previa autorizzazione sanitaria del Sindaco su conforme parere del Veterinario competente
  • 5)  Tutti i generi di insaccati
  • 6)  Speck, prosciutti e pancetta affumicata

Note:

  • a)  Ai sensi dell' articolo 30 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, è rilasciata inoltre un'autorizzazione speciale per la vendita di carni equine.
  • b)  Ai sensi dell' articolo 29 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, l'atuorizzazione viene rilasciata dal Comune competente in seguito ad accertamento del Veterinario competente dal quale risulti che i locali destinati all'esercizio interessato soddisfano alle esigenze dell'igiene.
  • c)  Ai sensi della legge 18 marzo 1977, n. 63, le carni congelate o scongelate devono essere vendute in banchi separati o muniti di parete divisoria igienicamente idonea. Chi intende effettuare anche la vendita di carni congelate e scongelate deve darne preventiva comunicazione all' autorità comunale la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni igienico-sanitarie necessarie.
  • d)  Gli insaccati prodotti con carni diverse da quella equina non possono essere preparati nei laboratori annessi alle macellerie di carne equina e devono essere disposti per la vendita in un apposito scomparto del banco frigo, nel quale dovrà essere apposto un cartello ben visibile con le indicazioni degli ingredienti utilizzati.
  • e)  Ai sensi delle leggi vigenti, per la vendita delle carni fresche è richiesto il superamento di apposito esame presso la Camera di Commercio.


Commercio ambulante:

Nota:

È consentita la vendita in forma ambulante di soli insaccati stagionati equini e carni stagionate insaccate equine e uova.


Commercio ingrosso:

Nota:

Il commercio all'ingrosso delle carni è regolamentato dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.

Tabella merceologica V 6)
Prodotti ittici

  • 1)  Prodotti ittici freschi, congelati e comunque conservati
  • 2)  Alimenti surgelati in genere (di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32)
  • 3)  Prodotti ittici cotti o comunque preparati e confezionati a norma di legge


Commercio ambulante:

Nota:

Il commercio ambulante dei prodotti contenuti nella presente tabella è consentito a condizione che vengano osservate tutte le disposizioni di igiene vigenti in materia.


Commercio ingrosso:

Nota:

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici è regolamentato dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.

6)

Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.

Tabella merceologica VI 6)
Prodotti ortofrutticoli - bevande - altri prodotti alimentari in recipienti originali ermeticamente chiusi - uova - articoli per la pulizia della casa

  • 1)  Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati
  • 2)  Funghi e prodotti del sottobosco freschi e comunque conservati
  • 3)  Erbe aromatiche e spezie
  • 4)  Altri prodotti alimentari in recipienti originali ermeticamente chiusi (scatolame)
  • 5)  Bottiglieria - bevande e alcoolici e superalcoolici in recipienti originali - (tab. VI/A)
  • 6)  Uova
  • 7)  Alimenti surgelati (di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32)
  • 8)  Olii e grassi alimentari in confezioni originali, esclusi grassi animali
  • 9)  Articoli per la pulizia della casa
  • 10)  Alberi di Natale

Note:

  • a)  Per la vendita di superalcoolici è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall' ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255;
  • b)  I funghi freschi possono essere venduti a condizione che vengano rispettate le norme di carattere igienico-sanitario.
  • c)  Gli esercizi di commercio al dettaglio di "Bottiglieria" sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita, ai sensi dell' articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.


Commercio ambulante:

Note:

  • a)  Non è consentita la vendita in forma ambulante di bevande alcooliche (articolo 1, comma 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 585).
  • b)  Non è consentita la vendita in forma ambulante girovaga dei funghi, anche secchi o comunque conservati, mentre è consentita la vendita degli stessi presso banchi a posto fisso o assegnato a turno previa vista micologica sanitaria.
  • c)  È consentita in via straordinaria l' attività congiunta di vendita e quella di somministrazione per le rivendite di angurie, meloni e castagne arrostite ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma, del D.P.G.P. 14 ottobre 1977, n. 48.


Commercio ingrosso:

Nota:

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli è regolamentato dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.

6)

Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.

5)

Riportata al n. XI - D.

Tabella merceologica VI/A 6)
Bottiglieria

  • 1)  Bevande in recipienti originali
  • 2)  Alcoolici e superalcoolici in recipienti originali

Nota:

Per la vendita di superalcoolici è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall'Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.

Gli esercizi di commercio al dettaglio di "Bottiglieria" sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.


Commercio ambulante:

Nota:

Non è consentita la vendita in forma ambulante di bevande alcooliche (articolo 1, comma 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 585).

6)

Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.

5)

Riportata al n. XI - D.

Tabella merceologica VII
Prodotti di pasticceria - gelati - dolciumi - bevande

  • 1)  Prodotti di pasticceria fresca e conservata
  • 2)  Dolciumi, cioccolato, cacao e surrogati
  • 3)  Gelati sfusi e confezionati
  • 4)  Bevande anche alcooliche e superalcooliche in confezioni originali
  • 5)  Prodotti surgelati della pasticceria

Note:

  • a)  Per la vendita di superalcoolici, estratti od essenze, anche non contenenti alcool, per la preparazione dei liquori è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall' Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.
  • b)  Ai sensi dell' articolo 12, comma 5, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 34), i negozi che non fanno parte di un'azienda artigianale non possono adottare quale insegna il termine "PASTICCERIA".


Commercio ambulante:

Note:

  • a)  Non è consentita la vendita in forma ambulante di bevande alcooliche, superalcooliche (articolo 1, comma 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 585) e pane (articolo 11 della legge 31 luglio 1956, n. 1002).
  • b)  Il commercio in forma ambulante dei prodotti contenuti nella presente tabella è consentito a condizione che vengano osservate tutte le disposizioni di igiene vigenti in materia.
4)

Riportata al n. XVII - B/d.

5)

Riportata al n. XI - D.

Tabella merceologica VIII

Prodotti alimentari (ivi compresi gli alimenti congelati, scongelati e surgelati) e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 m².

Note:

  • a)  Ai sensi delle leggi vigenti, per la vendita delle carni è richiesto il superamento di apposito esame presso la Camera di Commercio.
  • b)  La tabella merceologica VIII non può essere rilasciata in aggiunta ad altre tabelle in quanto comprensiva di tutte le altre.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante. 6/bis)

Tabella merceologica IX - X

  • A)  Articoli di vestiario confezionato
    • 1)  Articoli di vestiario per uomo (tab. IX/1)
    • 2)  Articoli di vestiario per donna (tab. IX/2)
    • 3)  Articoli di vestiario per bambino (tab. IX/3)
    • 4)  Confezioni sportive
    • 5)  Confezioni in pelle
    • 6)  Pellicceria comune confezionata:

  - agnelli, lapine, capretti

  - guarnizioni (colli, polsi, bordature)

  - interni di qualsiasi tipo

  • B)  Tessuti di ogni tipo e accessori di abbigliamento
    • 1)  Tessuti di ogni tipo per l' arredamento (tab. X/1)
    •   -  Tessuti di ogni tipo per l' arredamento di interni
    •   -  Biancheria per la casa
    •   -  Materiale di ogni tipo per tappezzeria
    • 2)  Tessuti di ogni tipo per l' abbigliamento personale (tab. X/2)

  - Tessuti e filati di ogni genere per vestiario

  - Materiali ed accessori per sartoria e maglieria

  • 3)  Cappelli per uomo, signora, bambino e modisteria (tab. X/3)

  - Cappelli di qualunque tipo e materiale e relative guarnizioni

  - Baschi e berretti in genere

  - Articoli di modisteria

  • 4)  Mercerie (tab. X/4)

  - Maglieria e biancheria intima

  - Articoli di vestiario esclusivamente in maglia - Camice e vestaglie

  - Grembiuli, costumi da bagno e coordinati da mare

  - Articoli da bustai

  - Calzetteria

  •   -  Guanti, cravatte, bretelle, colli, pizzi, merletti, scialli, foulards, ombrelli, bastoni, cinture in qualunque materiale

  - Filati d'ogni genere

  - Materiali ed accessori per sartoria e maglieria

  - Sacchi da montagna e tascapane

Note:

  • a)  La presente tabella sostituisce le tabelle IX e X instituite in base alla deliberazione della Giunta provinciale 3 aprile 1978, n. 2112. I comuni sono tenuti ad aggiornare tutte le autorizzazioni amministrative rilasciate per le tab. IX e X.
  • b)  Il contingente per le tabelle IX e X è unico.

Tabella merceologica IX/1
Articoli di vestiario per uomo

  • 1)  Confezioni
  • 2)  Confezioni sportive
  • 3)  Confezioni in pelle
  • 4)  Pellicceria comune confezionata:
    • -  agnelli, conigli, capretti
    • -  guarnizioni (colli, polsi, bordature) ed interni di qualsiasi tipo
  • 5)  Biancheria intima per uomo

Tabella merceologica IX/2
Articoli di vestiario per donna

  • 1)  Confezioni
  • 2)  Confezioni sportive
  • 3)  Confezioni in pelle
  • 4)  Pellicceria comune confezionata:
    • -  agnelli, conigli, capretti
    • -  guarnizioni (colli, polsi, bordature) ed interni di qualsiasi tipo
  • 5)  Biancheria intima per donna

Tabella merceologica IX/3
Articoli di vestiario per bambino

  • 1)  Confezioni
  • 2)  Confezioni sportive
  • 3)  Confezioni in pelle
  • 4)  Pellicceria comune confezionata:
    • -  agnelli, conigli, capretti
    • -  guarnizioni (colli, polsi, bordature) ed interni di qualsiasi tipo
  • 5)  Biancheria intima per bambino

Tabella merceologica X/1
Tessuti d'ogni tipo per l'arredamento

  • 1)  Tessuti d' ogni tipo per l'arredamento di interni
  • 2)  Biancheria per la casa
  • 3)  Materiali di ogni tipo per tappezzeria

Tabella merceologica X/2
Tessuti d'ogni tipo per l'abbigliamento personale

  • 1)  Tessuti e filati di ogni genere per vestiario
  • 2)  Materiali ed accessori per sartoria e maglieria

Tabella merceologica X/3
Cappelli per uomo, signora e bambino e modisteria

  • 1)  Cappelli di qualunque tipo e materiale e relative guarnizioni
  • 2)  Baschi e berretti in genere
  • 3)  Articoli di modisteria

Tabella merceologica X/4
Mercerie

  • 1)  Maglieria e biancheria intima
  • 2)  Articoli di vestiario esclusivamente in maglia
  • 3)  Camice e vestaglie
  • 4)  Grembiuli, costumi da bagno e coordinati da mare
  • 5)  Articoli da bustai
  • 6)  Calzetteria
  • 7)  Guanti, cravatte, bretelle, colli, pizzi, merletti, scialli, foulards, ombrelli, bastoni, cinture in qualunque materiale
  • 8)  Filati d' ogni genere
  • 9)  Materiali ed accessori per sartoria e maglieria
  • 10)  Sacchi da montagna e tascapane

Tabella merceologica XI
Calzature e articoli in pelle e cuoio

  • 1)  Calzature ed accessori (tab. XI/1)
    • -  Calzature
    • -  Accessori per calzature
    • -  Pantofoleria
  • 2)  Borse, guanti, pelletteria (tab. XI/2):
    • -  Borse e borsette, in qualsiasi materiale
    • -  Confezioni in pelle
    • -  Guanti e cinture in pelle
    • -  Articoli da viaggio in qualsiasi materiale, ombrelli

Tabella merceologica XI/1
Calzature ed accessori

  • 1)  Calzature
  • 2)  Accessori per calzature
  • 3)  Pantofoleria

Tabella merceologica XI/2
Borse, confezioni in pelle, guanti, pelletteria

  • 1)  Borse e borsette, in qualsiasi materiale
  • 2)  Confezioni in pelle
  • 3)  Guanti e cinture in pelle
  • 4)  Articoli da viaggio in qualsiasi materiale, ombrelli

Tabella merceologica XII
Elettronica, materiale elettrico, articoli casalinghi e mobili

  • 1)  Elettronica (tab. XII/1)
    • -  Apparecchi radio e televisori
    • -  Apparecchi fondo e videoriproduttori
    • -  Dischi, musicassette e supporti per la riproduzione del suono e dell' immagine (tab. XII/ 1/A)
    • -  Calcolatori elettronici
    • -  Materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra
  • 2)  Materiale elettrico ed articoli casalinghi (tab. XII/ 2)
    • a)  Materiale elettrico (tab. XII/2/A)
  •   -  Materiale elettrico e strumenti di misura elettrici
  •   -  Materiale e macchinari destinati ad uso elettronico
  •   -  Corpi illuminanti di qualunque tipo
    • b)  Articoli casalinghi (tab. XII/2/B)
  •   -  Elettrodomestici di qualunque tipo
  •   -  Articoli casalinghi di qualunque tipo
  •   -  Vetrerie
  •   -  Mobili per cucina e bagno
  •   -  Gas in bombole
  • 3)  Mobili ed altri articoli di arredamento (tab. XII/3)
    • a)  Mobili (tab. XII/3/A)
    •   -  Mobili, anche con incorporati elettrodomestici con esclusione di: mobili antichi, articoli di antiquariato, quadri d' autore
  •   -  Materassi e cuscini
    • b)  Articoli di arredamento (tab. XII/3/B)
    •   -  Tappeti, moquettes e tessuti per arredamento con esclusione di: biancheria per la casa, piumini, piumoni, trapunte
  •   -  Corpi illuminanti di qualunque tipo
  •   -  Soprammobili, cornici, stampe e quadri di modesto valore

Tabella merceologica XII/1
Elettronica

  • 1)  Apparecchi radio e televisori
  • 2)  Apparecchi fono e video riproduttori
  • 3)  Dischi, musicassette e supporti per la riproduzione del suono e dell' immagine (Tab. XII/1/A)
  • 4)  Calcolatori elettronici
  • 5)  Materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra

Tabella merceologica XII/1/A
Dischi, musicassette e supporti per la riproduzione del suono e dell'immagine

Tabella merceologica XII/2
Materiale elettrico ed articoli casalinghi

  • 1)  Materiale elettrico (tab. XII/2/A)
    • -  Materiale elettrico e strumenti di misura elettrici
    • -  Materiale e macchinari destinati ad uso elettronico
    • -  Corpi illuminanti di qualunque tipo
  • 2)  Articoli casalinghi (tab. XII/2/B)
    • -  Elettrodomestici di qualunque tipo
    • -  Articoli casalinghi di qualunque tipo
    • -  Vetrerie
    • -  Mobili per cucina e bagno
    • -  Gas in bombole

Tabella merceologica XII/2/A
Materiale elettrico

  • 1)  Materiale elettrico e strumenti di misura elettrici
  • 2)  Materiale e macchinari destinati ad uso elettronico
  • 3)  Corpi illuminanti di qualunque tipo

Tabella merceologica XII/2/B
Articoli casalinghi

  • 1)  Elettrodomestici di qualunque tipo
  • 2)  Articoli casalinghi di qualunque tipo
  • 3)  Vetrerie
  • 4)  Mobili per cucina e bagno
  • 5)  Gas in bombole

Tabella merceologica XII/3
Mobili ed altri articoli di arredamento

  • 1)  Mobili (tab. XII/3/A)
    • -  Mobili, anche con incorporati elettrodomestici con esclusione di: mobili antichi, articoli di antiquariato e quadri d' autore
    • -  Materassi e cuscini
  • 2)  Articoli di arredamento (tab. XII/3/B)
    • -  Tappeti, moquettes e tessuti per arredamento con esclusione di: biancheria per la casa, piumini, piumoni, trapunte
    • -  Corpi illuminanti di qualunque tipo
    • -  Soprammobili, cornici, stampe e quadri di modesto valore

Tabella merceologica XII/3/A
Mobili

  • 1)  Mobili, anche con incorporati elettrodomestici con l' esclusione di: mobili antichi, articoli di antiquariato, quadri d'autore
  • 2)  Materassi e cuscini

Tabella merceologica XII/3/B
Articoli di arredamento

  • 1)  Tappeti, moquettes e tessuti per arredamento con esclusione di: biancheria per la casa, piumini, piumoni, trapunte
  • 2)  Corpi illuminanti di qualunque tipo
  • 3)  Soprammobili, cornici, stampe e quadri di modesto valore

Tabella merceologica XIII
Macchine, attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli antincendio

Tabella merceologica XIV/1
Animali vivi da cortile


Commercio ingrosso:

Nota:

La presente tabella viene assegnata anche per il commercio all'ingrosso di bestiame in genere.

Il Commercio in forma ambulante di bestiame, ad eccezione che per i maialini di allevamento e per gli animali da cortile, è considerato commercio all'ingrosso.

Tabella merceologica XIV/2
Uccelli e animali vivi da casa

  • 1)  Animali vivi da casa
  • 2)  Mangimi ed integrativi per detti animali
  • 3)  Attrezzature generiche e specifiche e prodotti chimici per animali vivi da casa
  • 4)  Acquari e piante acquatiche
  • 5)  Pubblicazioni specializzate nel settore

Nota:

Per la vendita di presidi sanitari è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficiale sanitario ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Tabella merceologica XIV/3
Fiori e piante

  • 1)  Fiori e piante freschi, secchi e artificiali, alberi di Natale
  • 2)  Prodotti vari ed attrezzi per il giardinaggio
  • 3)  Sementi da orto e da fiori in bustine originali

Note:

  • a)  È vietata la vendita delle piante protette spontanee o parti di esse di cui alla legge provinciale 28 giugno 1972, n. 137). Se dette piante provengono da giardini e stabilimenti di fioricoltura possono essere poste in vendita solo se accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal floricoltore.
  • b)  Per la vendita di piante e sementi è necessaria l' autorizzazione del Presidente della giunta provinciale ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e all'articolo 18 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700.

La predetta autorizzazione viene rilasciata tramite l'Assessore provinciale all'agricoltura.

7)

Riportata al n. XXIV - E/b.

Tabella merceologica XIV/4
Prodotti per l'agricoltura

  • 1)  Prodotti chimici per l' agricoltura ed il giardinaggio
  • 2)  Articoli vari per l' agricoltura (sementi, mangimi, foraggi e piante)
  • 3)  Attrezzi per agricoltura e giardinaggio
  • 4)  Materiale tecnico e macchinari in genere per l' agricoltura e il giardinaggio

Note:

  • a)  Per la vendita di piante e sementi è necessaria l' autorizzazione del Presidente della giunta provinciale ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e all'articolo 18 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700.
  •   La predetta autorizzazione viene rilasciata tramite l' Assessore provinciale all'agricoltura.
  • b)  Per la vendita di presidi sanitari è necessaria l' autorizzazione dell'Ufficiale sanitario ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Tabella merceologica XIV/5
Cibi cotti o comunque preparati per asporto e bevande analcoliche in confezioni originali e sigillate

Nota:

È vietata qualunque attività di somministrazione.


Commercio ambulante:

Nota:

È consentita in via straordinaria l'attività congiunta di vendita e di somministrazione di würstel e polli arrosto, patatine fritte e bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma, del D.P.G.P. 14 ottobre 1977, n. 48.

Tabella merceologica XIV/6
Drogheria

  • 1)  Spezie
  • 2)  Prodotti di erboristeria (tab. XIV/6/A)
    • -  Articoli dietetici nonché alimentari biologici in confezioni originali sigillate e cosmetici naturali, destinati ad uso diverso da quello medicamentoso, la cui vendita non è espressamente riservata alle farmacie.
    • -  Piccoli attrezzi in materiali naturali per l' utilizzo dei cosmetici di cui sopra
    • -  Piante e parti di piante e loro prodotti, indigene ed esotiche, non mescolate, destinate ad uso diverso da quello medicamentoso, escluse quelle elencate nel R.D. 26 maggio 1932, n. 772, che sono soggette a disposizioni previste dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99 - Mulini per cereali e germinatori
    • -  Pubblicazioni specializzate nel settore
  • 3)  Articoli da toilette ed igiene della persona, compresi piccoli oggetti di ornamento personale
  • 4)  Articoli di drogheria per la casa e di pulizia ed igiene degli ambienti
  • 5)  Prodotti chimici per la casa, l' industria, l'agricoltura e l'enologia
  • 6)  Alimenti per piccoli animali, disinfettanti ed insetticidi per uso veterinario
  • 7)  Addobbi natalizi e cere
  • 8)  Alcool puro, essenze, olii essenziali
  • 9)  Articoli ed attrezzature per la custodia, la sicurezza e l' igiene del bambino e loro accessori, con l'esclusione di:
    • -  culle
    • -  lettini
    • -  articoli sanitari specialistici
  • 10)  Indumenti e calzature curativi e correttivi
  • 11)  Attrezzature e strumenti per il mantenimento della forma fisica

Note:

  • a)  Per la vendita di estratti od essenze, anche non contenenti alcool, per la preparazione dei liquori, ovvero profumerie alcooliche è richiesta apposita licenza annuale dell' ufficio Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.
  • b)  Per la vendita dei presidi sanitari è necessaria l' autorizzazione dell'Ufficio sanitario di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Tabella merceologica XIV/6/A
Prodotti di erboristeria

  • 1)  Articoli dietetici nonché alimentari biologici in confezioni originali sigillate e cosmetici naturali, destinati ad uso diverso da quello medicamentoso, la cui vendita non è espressamente riservata alle farmacie
  • 2)  Piccoli attrezzi in materiali naturali per l' utilizzo dei cosmetici di cui sopra
  • 3)  Piante e parti di piante e loro prodotti, indigene ed esotiche, non mescolate, destinate ad uso diverso da quello medicamentoso, escluse quelle elencate nel R.D. 26 maggio 1932, n. 772, che sono soggette a disposizioni previste dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99
  • 4)  Mulini per cereali e germinatori
  • 5)  Pubblicazioni specializzate nel settore

Nota:

La presente tabella sostituisce la tabella merceologica I/A istituita in base alla deliberazione della Giunta provinciale 3 aprile 1978, n. 2112. I Comuni sono tenuti ad aggiornare tutte le autorizzazioni amministrative rilasciate per la tabella merceologica I/ A.

Tabella merceologica XIV/7
Autoveicoli, cicli, motocicli, loro ricambi ed accessori, lubrificanti, autoradio

  • 1)  Autoveicoli, rimorchi, autoradio (tab. XIV/7/A):
    • -  Autoveicoli, rimorchi, roulottes, anche usati - Relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti
    • -  Autoradio
    • -  Attrezzature per officina
    • -  Abbigliamento strettamente legato alla relativa attività sportiva (automobilismo)
  • 2)  Cicli, motocicli e micromotori (tab. XIV/7/B)
    • -  Cicli, motocicli, micromotori, anche usati
    • -  Relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti
    • -  Attrezzature per officina
    • -  Abbigliamento strettamente legato alle relative attività sportive (ciclismo e motociclismo)

Note:

  • a)  Per la vendita dell' usato è richiesta, oltre all'autorizzazione communale, anche la "dichiarazione di vendita di cose usate" di cui all'articolo 126 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.
  • b)  Il deposito e lo smaltimento di olii e pneumatici è soggetto alle norme di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 618) e relativo regolamento di esecuzione.
8)

Riportata al n. XXIV - A/b.

Tabella merceologica XIV/7/A
Autoveicoli e rimorchi, autoradio

  • 1)  Autoveicoli, rimorchi e roulottes, anche usati
  • 2)  Relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti
  • 3)  Autoradio
  • 4)  Attrezzature per officina
  • 5)  Abbigliamento strettamente legato alla relativa attività sportiva (automobilismo)

Note:

  • a)  Per la vendita dell' usato è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche la "dichiarazione di vendita di cose usate" di cui all'articolo 126 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.
  • b)  Il deposito e lo smaltimento di olii e pneumatici è soggetto alle norme di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 618) e relativo regolamento di esecuzione.
8)

Riportata al n. XXIV - A/b.

Tabella merceologica XIV/7/B
Cicli, motocicli, micromotori

  • 1)  Cicli motocicli e micromotori anche usati
  • 2)  Relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti
  • 3)  Attrezzature per officina
  • 4)  Abbigliamento strettamente legato alle relative attività sportive (ciclismo e motociclismo)

Note:

  • a)  Per la vendita dell' usato è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche la "dichiarazione di vendita di cose usate" di cui all'articolo 126 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.
  • b)  Il deposito e lo smaltimento di olii e pneumatici è soggetto alle norme di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 618) e relativo regolamento di esecuzione.
8)

Riportata al n. XXIV - A/b.

Tabella merceologica XIV/8
Combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi quelli per trazione


Commercio ambulante:

Nota:

È autorizzata la vendita in forma ambulante dei soli combustibili solidi.


Commercio ingrosso:

Nota:

Limitatamente al commercio all'ingrosso, rientra nella presente tabella anche la vendita di prodotti petroliferi per uso di autotrazione compresi i lubrificanti.

Tabella merceologica XIV/9
Articoli per impianti di distribuzione di carburanti

  • 1)  Kerosene e combustibili liquidi in bombole
  • 2)  Lubrificanti
  • 3)  Accessori e piccoli ricambi per auto e motocicli, compresi i pneumatici

Note:

  • a)  Tutti e solo i titolari di autorizzazione all' esercizio di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 682) e del relativo regolamento di esecuzione, o i rispettivi gestori, qualora l'impianto sia stato dato in comodato, sono autorizzati a vendere al dettaglio, senza autorizzazione amministrativa e senza l'iscrizione al REC, gli articoli compresi nella presente tabella.
  • b)  Il deposito e lo smaltimento di olii e pneumatici è soggetto alle norme di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 618) e relativo regolamento di esecuzione.


Commercio ambulante:

Nota:

È autorizzata la vendita in forma ambulante dei soli lubrificanti, accessori e piccoli ricambi per auto e motoveicoli compresi i pneumatici.

2)

Riportata al n. XVI - B/d.

8)

Riportata al n. XXIV - A/b.

Tabella merceologica XIV/10
Cuoio, pellami e articoli in gomma

  • 1)  Cuoio e pellami
  • 2)  Articoli in gomma
  • 3)  Macchine utensili, accessori ed articoli, anche chimici, per calzoleria

Tabella merceologica XIV/11
Pellicceria

  • 1)  Pellicceria comune e pregiata, confezionata e non confezionata
  • 2)  Guarnizioni, fodere e imbottiture di qualsiasi tipo e cinture


Commercio ambulante:

Nota:

Non è consentita la vendita in forma ambulante di pellicce pregiate.

Tabella merceologica XIV/12
Colori e vernici

  • 1)  Colori e vernici
  • 2)  Diluenti, solventi, detergenti, abrasivi e olii e grassi lubrificanti
  • 3)  Colle, gomme, amidi e adesivi
  • 4)  Articoli ed attrezzi per pittori ed imbianchini, esclusi i macchinari di grandi dimensioni
  • 5)  Carta, preparati in plastica e materiale sintetico per tappezzeria

Tabella merceologica XIV/13
Ferramenta

  • 1)  Ferramenta
  • 2)  Utensileria, coltelleria, articoli in rame, peltro e simili
  • 3)  Piccoli apparecchi domestici anche elettrici
  • 4)  Articoli in gomma e materie plastiche
  • 5)  Articoli da giardinaggio

Tabella merceologica XIV/14
Macchine, attrezzature e mobili per ufficio

Tabella merceologica XIV/15
Macchine da cucire e da maglieria e loro accessori

Tabella merceologica XIV/16
Materiali da costruzione, legnami, materiale per impianti idraulici e igienico-sanitari, marmi

  • 1)  Materiali da costruzione (tab. XIV/16/A)
    • -  Materiali da costruzione e manufatti in cemento
    • -  Materiali per tubazioni e condotti
  • 2)  Materiali per coperture e rivestimenti (tab. XIV/ 16/B)
    • -  Materiali per coperture e rivestimenti compresa la carta da parati, moquettes e vetri
    • -  Materiali per pavimentazioni di qualsiasi tipo
  • 3)  Legnami (tab. XIV/16/C)
  • 4)  Materiali per impianti igienico-sanitari (tab. XIV/ 16/D)
    • -  Articoli per impianti igienico-sanitari
    • -  Arredamenti per bagno, con esclusione della biancheria
  • 5)  Marmi (tab. XIV/16/E)

Tabella merceologica XIV/16/A
Materiali da costruzione

  • 1)  Materiali da costruzione e manufatti di cemento
  • 2)  Materiali per tubazioni e condotti

Tabella merceologica XIV/16/B
Materiali per coperture e rivestimenti

  • 1)  Materiali per coperture e rivestimenti compresa la carta da parati, moquettes e vetri
  • 2)  Materiali per pavimentazioni di qualsiasi tipo

Tabella merceologica XIV/16/C
Legnami

Tabella merceologica XIV/16/D
Materiali per impianti igienico-sanitari

  • 1)  Articoli per impianti idraulici e igienico-sanitari
  • 2)  Arredamenti per bagno con esclusione della biancheria

Tabella merceologica XIV/16/E
Marmi

Tabella merceologica XIV/17
Cartoleria e cancelleria

  • 1)  Articoli di cartoleria
  • 2)  Articoli di cancelleria
  • 3)  Articoli tecnici per ufficio e scuola
  • 4)  Calcolatori tascabili

Tabella merceologica XIV/18
Libreria

  • 1)  Libri e periodici
  • 2)  Articoli didattici e carte geografiche
  • 3)  Albums

Nota:

Per la vendita di riviste periodiche è richiesta anche l'autorizzazione del Sindaco di cui all'art 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Tabella merceologica XIV/19
Quotidiani e periodici, libri economici e ad edizione periodica

Nota:

Per la vendita di quotidiani e periodici è richiesta anche l'autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Tabella merceologica XIV/20 6)
Articoli per rivendite di generi di monopolio

  • 1)  Articoli per fumatori
  • 2)  Francobolli, marche da bollo e articoli per filatelici
  • 3)  Biglietti per lotterie nazionali
  • 4)  Modulistica e biglietti abbonamento servizio pubblico autobus
  • 5)  Articoli da gioco, modellini e giocattolini
  • 6)  Quotidiani e periodici
  • 7)  Piccoli articoli
    • -  di cartoleria e cancelleria
    • -  da toilette ed igiene della persona
    • -  di ornamento personale
    • -  di uso personale quali portafogli, portachiavi, cinturini per orologi
    • -  di souvenir
    • -  per carnevale e per addobbi natazili
  • 8)  Pellicole fotografiche e cinematografiche
  • 9)  Batterie, lampade tascabili, candale, spaghi e lacci, ceralacca, lucidi per calzature, occhiali da sole, distintivi sportivi
  • 10)  Dolciumi in confezioni originali e sigillate

Note:

  • a)  Tutti e solo i titolari di autorizzazione alla rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono autorizzati a vendere al dettaglio, senza autorizzazione amministrativa e senza iscrizione al R.E.C., gli articoli compresi nella presente tabella.
  • b)  Per la vendita di quotidiani e periodici è richiesta l' autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
6)

Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.

Tabella merceologica XIV/21
Articoli per giochi anche di tipo didattico

Tabella merceologica XIV/22
Articoli sportivi

  • 1)  Articoli ed attrezzature per lo sport e il tempo libero (tab. XIV/22/A)
    • -  Articoli per attività sportive con esclusione di: motocicli e automobili
    • -  Articoli e attrezzature per campeggio, comprese le roulottes
    • -  Nautica
    • -  Confezioni e calzature per attività sportive
  • 2)  Armi, munizioni e articoli da pesca e da caccia (tab. XIV/22/B)

Nota:

Per la vendita di armi e munizioni è richiesta inoltre un'apposita licenza ai sensi dell'articolo 31 del T.U. delle leggi di P.S.


Commercio ambulante:

Note:

  • a)  È vietata la vendita in forma ambulante di armi e munizioni ai sensi dell' articolo 37 del T.U. delle leggi di P.S.
  • b)  Per la vendita ambulante degli strumenti a punta e da taglio atti ad offendere è richiesta un' apposita licenza ai sensi dell'articolo 37 del T.U. delle leggi di P.S.

Tabella merceologica XIV/22/A
Articoli e attrezzature per lo sport e il tempo libero

  • 1)  Articoli per attività sportive con esclusione di: motocicli e automobili
  • 2)  Articoli e attrezzature per campeggio, comprese le roulottes
  • 3)  Nautica
  • 4)  Confezioni e calzature per attività sportive

Tabella merceologica XIV/22/B
Armi, munizioni e articoli da pesca e da caccia

Nota:

Per la vendita di armi e munizioni è richiesta inoltre un'apposita licenza ai sensi dell'articolo 31 del T.U. delle leggi di P.S.


Commercio ambulante:

Note:

  • a)  È vietata la vendita in forma ambulante di armi e munizioni ai sensi dell' articolo 37 del T.U. delle leggi di P.S.
  • b)  Per la vendita ambulante degli strumenti a punta e da taglio atti ad offendere è richiesta un' apposita licenza ai sensi dell'articolo 37 del T.U. delle leggi di P.S.

Tabella merceologica XIV/23 6)
Profumeria e bigiotteria

  • 1)  Cosmetici (di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713)
  • 2)  Profumeria
  • 3)  Articoli da toilette
  • 4)  Parrucche
  • 5)  Occhiali da sole
  • 6)  Bigiotteria, anche in argento o con finiture in argento

Nota:

Per la vendita di profumerie alcooliche è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall'Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.

Per la vendita di bigiotteria in argento o con rifiniture in argento è richiesta oltre all'autorizzazione comunale, la licenza di cui all'articolo 127 del T.U. delle leggi di P.S.

6)

Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.

Tabella merceologica XIV/24 6)
Articoli per farmacia

  • 1)  Preparati farmaceutici compresa l' erboristeria
  • 2)  Articoli e apparecchi igienici e sanitari
  • 3)  Reattivi chimico-clinici, disinfettanti, germicidi, insetticidi, disinfestanti e prodotti chimici
  • 4)  Alimenti e bevande dietetici nonché acque minerali
  • 5)  Articoli ed attrezzature per la custodia, la sicurezza, l' igiene e lo sviluppo del bambino e loro accessori, comprese le calzature anatomiche ed escluse carrozzine e passeggini
  • 6)  Indumenti e calzature curativi e correttivi
  • 7)  Attrezzature e strumenti per il mantenimento della forma fisica
  • 8)  Cosmetici (di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713)

Note:

  • a)  Tutti e solo i titolari di licenza di farmacia di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475 sono autorizzati a vendere al dettaglio, senza autorizzazione amministrativa e senza iscrizione al R.E.C., gli articoli compresi nella presente tabella.
  • b)  Per la vendita di estratti od essenze anche non contenenti sostanze alcooliche per la preparazione di liquori, ovvero profumerie alcooliche è richiesta apposita licenza annuale dell' Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

6)

Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.

Tabella merceologica XIV/25
Articoli igienico-sanitari ed ortopedici

  • 1)  Articoli ortopedici
  • 2)  Materiale sanitario
  • 3)  Apparecchi e strumenti sanitari

Nota:

Per la presente tabella è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche l'autorizzazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/26

  • 1)  Ottica (tab. XIV/26/A)
    • -  Ottica generica e specialistica
    • -  Strumenti di misurazione
  • 2)  Prodotti ed attrezzature per fotografia, cinematografia e video-registrazione (tab. XIV/26/B)
  • 3)  Protesi auricolari e apparecchi acustici (tab. XIV/26/C)

Nota:

Per l'ottica specialistica e le protesi è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche l'autorizzazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/26/A
Ottica

  • 1)  Ottica generica e specialistica
  • 2)  Strumenti di misurazione

Nota:

Per l'ottica specialistica e le protesi è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche l'autorizzazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/26/B
Prodotti e attrezzature per fotografia, cinematografia e videoregistrazione


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/26/C
Protesi auricolari e apparecchi acustici

Nota:

Per la presente tabella è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche l'autorizzazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/27
Orologeria

Nota:

Per la vendita di orologi in metallo prezioso è richiesta oltre all'autorizzazione comunale la licenza di cui all'articolo 127 del T.U. delle leggi di P.S.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/28
Oreficeria, argenteria, gioielleria, oggetti preziosi e orologeria

Nota:

Per la presente tabella è richiesta oltre all'autorizzazione comunale la licenza di cui all'articolo 127 del T.U. delle leggi di P.S.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/29
Minerali da collezione - fossili - pietre da collezione - pietre lavorate e non lavorate

Tabella merceologica XIV/30
Articoli musicali

  • 1)  Strumenti musicali anche elettrici con relativi accessori
  • 2)  Carta da musica, albums, raccoglitori e leggii
  • 3)  Musica stampata e libretti d' opera
  • 4)  Dischi, musicassette ed altri supporti del suono registrati
  • 5)  Strumenti musicali uso giocattolo

Tabella merceologica XIV/31
Articoli religiosi, forniture funebri e lapidi

Tabella merceologica XIV/31/A
Forniture funebri e lapidi

  • 1)  Contenitori mortuari di cui al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880
  • 2)  Tombe e relativi accessori, escluse corone di fiori freschi e artificiali


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/32
Filatelia e numismatica


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/33
Antichità ed oggetti d'arte

  • 1)  Antichità (tab. XIV/33/A)
  • 2)  Oggetti d' arte (tab. XIV/33/B)
    • -  Quadri e statue
    • -  Soprammobili e pezzi unici di particolare valore dell' artigianato artistico muniti di certificato di garanzia

Note:

  • a)  Per la vendita di cose antiche è richiesta, oltre all' autorizzazione comunale, anche la "dichiarazione di commercio di cose antiche" ai sensi dell'articolo 126 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.
  • b)  I titolari della presente tabella che espongono opere in conto vendita, devono essere in possesso della licenza di cui all' articolo 115 del T.U. delle leggi di P.S.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/33/A
Antichità

Nota:

Per la vendita di cose antiche è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche la "dichiarazione di commercio di cose antiche" ai sensi dell'articolo 126 del T.U. delle leggi di P.S" rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/33/B
Oggetti d'arte

  • 1)  Quadri, statue
  • 2)  Soprammobili e pezzi unici di particolare valore dell' artigianato artistico muniti di certificato di garanzia.

Nota:

I titolari della presente tabella che espongono opere in conto vendita, devono essere in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. delle leggi di P.S.


Commercio ambulante:

Nota:

La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Tabella merceologica XIV/34
Oggetti usati - materiali di recupero

Nota:

Per la vendita dell'usato è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche la "dichiarazione di vendita di cose usate" di cui all'art 126 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.


Commercio ambulante:

Nota:

Non è considerata attività di commercio ambulante la vendita di materiali usati che vengono poi collocati presso aziende commerciali o ditte utilizzatrici di cui all'articolo 2 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 99).

9)

Riportato al n. XVI - B/e.

Tabella merceologica XIV/35
Articoli per turisti

  • 1)  Fazzoletti, sciarpe, scialli, ricami, confezioni tipiche artigiane, locali e orientali
  • 2)  Articoli in pelle e similpelle con fregi o disegni ricordo per ornamento e regalo e piccoli articoli di ornamento personale
  • 3)  Cartoline, riproduzioni ricordo delle località turistiche, albums, quadretti, carte-atuo, carte turistiche, matite, penne, albums per francobolli e francobolli per collezione;
  • 4)  Fiori secchi e confezionati
  • 5)  Cappelli, borse e cinture di non elevato valore, oggetti in paglia e vimini, ombrellini da sole, occhiali da sole, ventagli
  • 6)  Soprammobili, sottobicchieri, scatole e servizi decorati prodotti in qualunque materia;
  • 7)  Pellicole ed accessori per foto, incluso materiale da sviluppo
  • 8)  Prodotti dell' artigianato artistico (tab. XIV/35/A)

Tabella merceologica XIV/35/A
Prodotti dell'artigianato artistico

Tabella merceologica XIV/36
Articoli per negozi interni ai campeggi

  • 1)  Pane e prodotti panificazione a norma della legge 4 gennaio 1967, n. 580
  • 2)  Latte e derivati
  • 3)  Gelati confezionati
  • 4)  Prodotti alimentari conservati in confezioni originali a norma delle vigenti disposizioni
  • 5)  Frutta e verdura
  • 6)  Bevande di qualunque tipo, anche alcooliche e superalcooliche in confezioni originali
  • 7)  Articoli per la pulizia ed igiene con esclusioni di profumi ed essenze
  • 8)  Candele, pile, lampade a gas e piccoli accessori per campeggio
  • 9)  Cartoline, carta e buste, matite e penne a sfera e souvenirs

Note:

  • a)  La presente tabella merceologica può essere concessa ai campeggi isolati dai centri abitati e che distino almeno 500 metri dal più vicino negozio di generi alimentari. In casi particolari, valutati dal Sindaco su conforme parere della Commissione comunale per il commercio, la distanza può essere anche inferiore a quella precitata. La vendita deve essere esercitata in locali idonei non aventi comunicazione con l' esterno nel periodo di apertura del campeggio e la vendita deve essere limitata ai soli ospiti soggiornanti nel campeggio.
  • b)  Per la vendita di superalcoolici, estratti od essenze, anche non contenenti alcool, per la preparazione dei liquori è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall' Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.

Tabella merceologica XIV/37
Altri articoli, da specificare, non compresi nelle altre tabelle

Tabella merceologica XIV/37/A
Altri articoli, da specificare, per singole voci merceologiche specialistiche

Nota:

La presente tabella merceologica può essere rilasciata solo come complementare a prevalente attività artigianale, industriale, di commercio all'ingrosso e al minuto, purché per limitate voci merceologiche, strettamente omogenee rispetto a quelle trattate con l'attività prevalente. La vendita al dettaglio dovrà essere svolta in locali attigui e comunicanti, nel rispetto dell'articolo 16, lettera b), della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 682), con quelli adibiti all'attività artigianale, industriale e di commercio all'ingrosso. Per quest'ultima attività la vendita al dettaglio è consentita anche nei medesimi locali, qualora trattasi di beni non di largo e generale consumo, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge provinciale precitata.

Il richiedente deve in ogni caso risultare iscritto al Registro Ditte da almeno cinque anni.

2)

Riportata al n. XVI - B/d.

Tabella merceologica XIV/39
Scampoli di tessuti

Tabella merceologica XIV/40
Confezioni specialistiche per lavoro

Tabella merceologica XIV/41
Articoli per pubblici esercizi

  • 1)  Bevande, escluso il latte
  • 2)  Gelati, sfusi e confezionati
  • 3)  Caramelle, confetti, cioccolatini, cioccolato e simili sfusi e confezionati, esclusi i prodotti industriali della pasticceria
  • 4)  Cartoline illustrate riportanti il pubblico esercizio o la zona turistica circostante
  • 5)  Cartine guida della zona turistica circostante

Note:

  • a)  Tutti e solo gli esercizi pubblici sono autorizzati a vendere al dettaglio senza autorizzazione amministrativa e senza iscrizione al REC gli articoli compresi nella presente tabella.
  • b)  È consentita la vendita di panettoni e colombe nei 30 giorni antecedenti e nei 30 giorni seguenti le festività del Natale e della Pasqua.
3)

Le disposizioni generali sono state inserite con D.G.P. 22 agosto 1990, n. 4954.

indice