Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
Per la vendita di presidi sanitari è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficiale sanitario ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.