Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Commercio ambulante:
Nota:
Il commercio ambulante dei prodotti contenuti nella presente tabella è consentito a condizione che vengano osservate tutte le disposizioni di igiene vigenti in materia.
Commercio ingrosso:
Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici è regolamentato dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.
Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.