Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il/La Presidente della Provincia è eletto/eletta dal Consiglio fra i suoi/le sue componenti.
(2) Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei/delle componenti del Consiglio.
(3) Il/La Presidente della Provincia è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio.
(4) Il/La Presidente del Consiglio procede alla proclamazione dell'eletto/dell'eletta. 8)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 7 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.