1. Le sovvenzioni di cui all’articolo 1 sono concesse a fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni, con o senza fini di lucro, di concedere gli importi di sovvenzione in considerazione della disposizione “de minimis”, sulla base del regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
2. Le sovvenzioni non possono essere concesse all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.