Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Prima di procedere alle operazioni di elezione del/della Presidente del Consiglio, il Presidente provvisorio/la Presidente provvisoria comunica al Consiglio a quale gruppo linguistico i consiglieri/le consigliere appartengono in base alla dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di elezione del Consiglio provinciale. Questa dichiarazione vale per tutta la durata della legislatura. 4)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.