Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Dopo l'elezione del Presidente/della Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, i/le due Vicepresidenti. Questi/queste devono appartenere ai due gruppi linguistici diversi da quello del/della Presidente. Il Consiglio elegge i/le due Vicepresidenti separatamente per ciascuno dei gruppi linguistici interessati secondo la disciplina stabilita dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 4/bis. Ove nessun consigliere/nessuna consigliera di un gruppo linguistico interessato risulti disponibile all'elezione, si procede alla stessa non appena tale indisponibilità sia venuta meno; l'elezione così effettuata è valida fino alla scadenza del periodo di trenta mesi in corso.
(2) Dopo l'elezione dei/delle Vicepresidenti, il Consiglio elegge fra i suoi/le sue componenti tre segretari questori/segretarie questore.
(3) Per l'elezione dei segretari questori/delle segretarie questore si procede a un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni consigliere/ogni consigliera può esprimere fino a tre voti di preferenza. Sono eletti/elette i consiglieri/le consigliere che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il consigliere più anziano di età/la consigliera più anziana di età. 6)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.