1. Sono ammesse a sovvenzione le seguenti spese, relative allo svolgimento di attività rientranti nella programmazione sanitaria provinciale:
a) spese per il personale dipendente;
b) rimborsi spese per personale dipendente, prestatori d’opera, collaboratori occasionali e volontari per lo svolgimento delle attività di cui allo statuto;
c) spese amministrative per lo svolgimento dell’attività associativa nonché di assicurazione;
d) spese per iniziative proprie inerenti all’attività di cui allo statuto;
e) quote associative di adesione alla rispettiva associazione nazionale e per federazioni provinciali, riconosciute ed operanti nel settore sanitario;
f) spese per iniziative di formazione, educazione e promozione della salute, quali conferenze, convegni, seminari, studi, opuscoli informativi, mezzi audiovisivi e altri mezzi idonei. Per tali iniziative sono previste sovvenzioni nell’ordine del 50% fino al 75% della spesa sostenuta.