(1) Al presidente dell'istituto spetta la responsabilità per l'attuazione delle delibere del consiglio d'istituto. Egli rappresenta l'istituto davanti agli altri e presiede le sedute del consiglio d'istituto.
(2) È autorizzato all'incasso di denaro ed a rilasciare le rispettive quietanze. Il presidente è autorizzato altresì ad adottare provvedimenti urgenti che dovranno tuttavia venire ratificati dall'organo competente nella successiva seduta.
(3) Assieme al direttore stabilisce l'ordine del giorno per le sedute del consiglio d'istituto.