(1) La Provincia può organizzare corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale specificamente rivolti alle cittadine e ai cittadini stranieri, con le seguenti finalità:
(2) Nel promuovere le azioni di formazione professionale per adulti previste dalla normativa vigente, la Provincia sostiene le cittadine e i cittadini stranieri con misure di formazione e accompagnamento linguistico orientate all’apprendimento professionale.
(3) La Provincia favorisce il soggiorno e la permanenza sul territorio di cittadine e cittadini stranieri che, in possesso di un titolo di studio universitario, di istruzione superiore o di particolari specializzazioni professionali, svolgano periodi di addestramento professionale con carattere di lavoro subordinato presso datori di lavoro operanti in provincia oppure partecipino a programmi di ricerca scientifica presso istituti di ricerca pubblici o privati. [In particolare la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, la piena attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento.] 2)