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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

3. Requisiti generali dell'area destinata alla scuola

(1) La struttura scolastica viene localizzata possibilmente all’interno dell’insediamento residenziale.

(2) L'edificio scolastico viene posto in una posizione climatica favorevole, non soggetta ad influenze negative per fumi, polveri, rumori ed odori.

(3) Per contenere i costi di costruzione vengono scelte per la localizzazione zone stabili dal punto di vista idrogeologico.

(4) La struttura scolastica va posta in posizione ben soleggiata, evitando versanti esposti a nord e margini di bosco ombrosi; inoltre vanno evitate localizzazioni in zone esposte ai venti.

(5) La disposizione delle aule didattiche è tale da evitare forme di deconcentrazione causate da fattori esterni.

(6) Poiché diverse aree del territorio provinciale presentano un’elevata concentrazione di radon, la perizia geologica fa riferimento a tale fatto e prevede le necessarie misure preventive.

(7) L’idoneità dell’ubicazione va valutata anche dal punto di vista della tutela dai campi elettromagnetici, evitando la costruzione di edifici scolastici nelle vicinanze di linee di alta tensione o di altri impianti provocanti l’inquinamento dell’ambiente.

(8) La costruzione di cabine di trasformazione elettrica all’interno dell’edificio scolastico è consentita solamente ad una distanza minima di 10 m dai locali utilizzati da persone per lunghi periodi di tempo. Da questa distanza minima si può prescindere in caso di necessità comprovata e a condizione che siano adottate le necessarie misure preventive.

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