(1) La scuola dell’infanzia si articola in sezioni.
(2) Le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori si suddividono in classi.
(3) La Giunta provinciale emana le disposizioni per determinare il numero di alunni e alunne per la formazione delle classi.
(4) Le scuole elementari con 5 classi, le scuole medie fino a 6 classi e le scuole medie superiori fino a 5 classi sono considerate piccole scuole. Le scuole elementari con meno di 5 classi sono considerate “scuole pluriclassi”.
(5) La progettazione nell’edilizia scolastica si basa su un progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico provvisto dei dati di sviluppo della scuola, redatto ai sensi dell’articolo 104.
(6) La progettazione dei locali scolastici avviene sulla base di un sistema modulare, in modo che la loro destinazione, in caso di necessità, possa essere modificata senza difficoltà. La base del modulo è data dalle dimensioni di un’aula normale.