Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) È opportuno curare anche l’abbellimento degli edifici scolastici mediante l’inserimento di opere d'arte negli edifici scolastici. Le opere d’arte vanno realizzate d’intesa con il progettista. La spesa relativa si mantiene nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia – ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale 17 giugno 1995, n. 6. Nelle decisioni relative alla realizzazione dell’ “abbellimento artistico” vanno coinvolti anche gli utenti della scuola (alunni e alunne nonché insegnanti).