(1) Le aule speciali, i laboratori e le officine, le palestre, le biblioteche, le aule magne, le mense ed altri locali possono essere in parte o totalmente interrate, quando:
- le dimensioni dell’area non ne consentono la costruzione in superficie e non sia disponibile una superficie libera sufficiente;
- l’ampliamento della scuola in superficie riduca la funzionalità del complesso scolastico;
- nelle zone limitrofe non sia disponibile un terreno idoneo da poter collegare con l’esistente.
(2) Nella progettazione dei locali interrati va garantita all’interno degli stessi una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale, evitando il crearsi di situazioni di rifiuto, di claustrofobia e di altri stati di disagio. Particolare attenzione va prestata all’isolamento contro l’umidità ascendente ed a quella delle coperture. Nella progettazione di edifici scolastici interrati o di parti di essi vanno rispettate le norme tecniche vigenti in materia.
(3) Anche le aule normali possono essere localizzate in parti di edificio interrate solo se sussistono le condizioni descritte nei commi 1 e 2, garantendo comunque l’illuminazione naturale, angoli di visuale libera verso l’esterno, una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale.