Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Gli edifici scolastici esistenti vanno di norma conservati, perseguendo un utilizzo razionale delle aree edificabili disponibili, la conservazione dell’impianto insediativo sviluppatosi e dei vecchi edifici di valore storico.
(2) I presupposti per la conservazione di edifici esistenti sono i seguenti:
(3) Nella costruzione di centri scolastici si devono integrare gli edifici esistenti, sempre che siano idonei ed adattabili.