In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

2. Utilizzo degli impianti scolastici per attività extrascolastiche

(1) La scuola è a disposizione non solo degli alunni, ma deve rappresentare anche un luogo di formazione il più articolato possibile per tutta la popolazione.

(2) La costruzione di edifici distinti per tipo di utilizzo è difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario; è pertanto preferibile realizzare per tutto il bacino di utenza un unico centro scolastico e culturale. Tale centro deve essere in grado di ospitare una scuola dell’infanzia, una scuola elementare ed eventualmente una scuola media inferiore, come pure un asilo nido, locali per i giovani, per le associazioni e per il tempo libero, nonché sale per manifestazioni culturali ed impianti sportivi.

(3) Tutte le strutture scolastiche sono utilizzate anche per attività extrascolastiche, purché corrispondano alle norme generali vigenti in materia e siano idonee allo svolgimento di queste attività.

(4) Le strutture scolastiche che vengono utilizzate anche per attività extrascolastiche, quali palestra, biblioteca, aula magna, mensa e simili, devono essere accessibili dall’esterno; deve essere possibile la chiusura dei loro accessi alle restanti parti della scuola.

(5) Le scuole dell’infanzia sono utilizzate solo da bambini e bambine in età prescolare e dai loro genitori. Durante le ferie estive possono essere messe a disposizione solo per le iniziative rivolte a questo gruppo di utenti.

(6) Per favorire l’economicità dell’utilizzo delle aree disponibili, i campi sportivi e di gioco ed i parcheggi delle scuole sono messi a disposizione del pubblico nel periodo di interruzione delle attività didattiche.

(7) L’utilizzo degli edifici scolastici per lo svolgimento di attività extrascolastiche avviene nel rispetto dei regolamenti vigenti.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActiona) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)
ActionActionNorme generali
ActionAction 1. Ambito di applicazione
ActionAction 2. Utilizzo degli impianti scolastici per attività extrascolastiche
ActionAction 3. Requisiti generali dell'area destinata alla scuola
ActionAction 4. Scuole con parti interrate
ActionAction 5. Viabilità
ActionAction 6. Flessibilità
ActionAction 7. Edifici scolastici esistenti
ActionAction 8. Struttura degli edifici scolastici
ActionAction 9. Opere d'arte
ActionActionLa struttura scolastica
ActionActionRequisiti tecnici e costruttivi
ActionActionMisure di sicurezza e prevenzione antincendio
ActionActionProgetto organizzativo e procedura di approvazione
ActionActionSuperfici scolastiche per allunno
ActionActionImpianti sportivi
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico