Pubblicato nel B.U. 20 giugno 2000, n. 26.
(1) Qualora la Camera di commercio non comunichi i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle relative richieste, la richiesta di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta.
(2) Avverso i provvedimenti della Camera di commercio di cui agli articoli 4 e 5, l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.