Pubblicato nel B.U. 20 giugno 2000, n. 26.
(1) Con la denominazione di "impresa artigiana" sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, nonché i consorzi, le comunioni di interesse ed altre forme associative tra imprese artigiane finalizzate alla collaborazione interaziendale.
(2) Le imprese, la cui attività artigiana non è quella principale, sono iscritte nel Registro delle imprese con la specificazione "attività artigiana secondaria".
(3) L'iscrizione nel Registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana" sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione in ogni sorta di elenchi, albi o registri, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche; comporta altresì il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, anche ai fini dell'applicazione della normativa provinciale in materia di artigianato.