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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 191)
Semplificazione di procedure in materia di artigianato

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 giugno 2000, n. 26.

Art. 5 (Denuncia ai fini della variazione e cancellazione)

(1) Entro il termine di 30 giorni, il titolare dell'impresa già iscritta nel Registro delle imprese, denuncia alla Camera di commercio le modificazioni intervenute concernenti l'impresa, unitamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione medesima; accertata la sussistenza dei presupposti per la variazione, entro 10 giorni dalla richiesta la Camera di commercio effettua la variazione nel Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato e, qualora le modificazioni riguardino l'attività o la sede, al sindaco del comune territorialmente competente. La variazione dell'iscrizione è effettuata pure su segnalazione del sindaco del comune territorialmente competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

(2) La cancellazione dal Registro delle imprese è effettuata dalla Camera di commercio su denuncia del titolare dell'impresa presentata unitamente alla richiesta di cancellazione, su segnalazione del sindaco del comune territorialmente competente oppure d'ufficio. Accertato il venir meno dei presupposti o dei requisiti per l'iscrizione, entro 10 giorni dalla richiesta o dall'accertamento d'ufficio, la Camera di commercio cancella l'impresa dal Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato ed al sindaco territorialmente competente. Nel caso in cui il procedimento venga avviato d'ufficio, va data preventiva comunicazione all'interessato.

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