Pubblicato nel B.U. 20 giugno 2000, n. 26.
(1) Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 44 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, il personale della Ripartizione provinciale Artigianato e della Camera di commercio munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Presidente della giunta provinciale, può, ove necessario, accedere a proprietà privata o pubblica.