Pubblicato nel B.U. 20 giugno 2000, n. 26.
(1) Qualora un'attività para-artigiana libera venga definita para-artigiana vincolata, rispettivamente un'attività para-artigiana vincolata venga definita artigiana, i titolari delle imprese iscritte nel Registro delle imprese sono trascritti nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati. Nel caso del passaggio di un'attività para-artigiana vincolata ad attività artigiana sono trascritti soltanto i titolari abilitati.