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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 191)
Semplificazione di procedure in materia di artigianato

1)

Pubblicato nel B.U. 20 giugno 2000, n. 26.

Capo I
Semplificazione di procedure

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento semplifica le procedure in materia di artigianato, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capo II
Soppressione della Commissione provinciale dell'artigianato e dell'albo delle imprese artigiane

Art. 2 (Soppressione e trasferimento di funzioni)

(1) È soppressa la Commissione provinciale dell'artigianato di cui al Capo VI della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche.

(2) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, le funzioni della Commissione provinciale dell'artigianato sono attribuite al Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato.

(3) Le funzioni della Commissione provinciale dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 31, comma 6, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono esercitate dal Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, sentite le associazioni di categoria più rappresentative della provincia di Bolzano.

(4) Le funzioni della Commissione provinciale dell'Artigianato attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane di cui al Capo VI della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, l'iscrizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della medesima legge, sono attribuite alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, da esercitarsi secondo le modalità e con gli effetti di cui al Capo III del presente regolamento.

(5) Sono altresì attribuite alla Camera di commercio le funzioni concernenti l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche, ed i pareri di cui all'articolo 3 della medesima legge.

(6) L'Albo delle imprese artigiane è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.

Capo III
Registro delle imprese

Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese)

(1) Con la denominazione di "impresa artigiana" sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, nonché i consorzi, le comunioni di interesse ed altre forme associative tra imprese artigiane finalizzate alla collaborazione interaziendale.

(2) Le imprese, la cui attività artigiana non è quella principale, sono iscritte nel Registro delle imprese con la specificazione "attività artigiana secondaria".

(3) L'iscrizione nel Registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana" sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione in ogni sorta di elenchi, albi o registri, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche; comporta altresì il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, anche ai fini dell'applicazione della normativa provinciale in materia di artigianato.

Art. 4 (Denuncia di inizio)

(1) Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'impresa presenta alla Camera di commercio denuncia di inizio, unitamente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese.

(2) La richiesta di cui al comma 1 contiene i seguenti dati:

  • a)  l' indicazione delle generalità del titolare dell'impresa, codice fiscale incluso;
  • b)  l' indicazione della ragione sociale, della sede principale e di eventuali sedi secondarie, della data di inizio dell'attività, delle caratteristiche dell'attività denunciata, delle eventuali attività artigiane contemporaneamente svolte, dei dati relativi alle assicurazioni assistenziali e previdenziali;
  • c)  l' espressa dichiarazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

(3) Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, verificati i requisiti professionali e personali del titolare dell'impresa, la Camera di commercio iscrive l'impresa nel Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato e, ai fini della vigilanza sul rispetto della normativa concernente l'idoneità dei locali, al sindaco del comune territorialmente competente; in caso contrario la Camera di commercio rigetta la richiesta, dandone comunicazione all'interessato e al sindaco del comune territorialmente competente.

Art. 5 (Denuncia ai fini della variazione e cancellazione)

(1) Entro il termine di 30 giorni, il titolare dell'impresa già iscritta nel Registro delle imprese, denuncia alla Camera di commercio le modificazioni intervenute concernenti l'impresa, unitamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione medesima; accertata la sussistenza dei presupposti per la variazione, entro 10 giorni dalla richiesta la Camera di commercio effettua la variazione nel Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato e, qualora le modificazioni riguardino l'attività o la sede, al sindaco del comune territorialmente competente. La variazione dell'iscrizione è effettuata pure su segnalazione del sindaco del comune territorialmente competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

(2) La cancellazione dal Registro delle imprese è effettuata dalla Camera di commercio su denuncia del titolare dell'impresa presentata unitamente alla richiesta di cancellazione, su segnalazione del sindaco del comune territorialmente competente oppure d'ufficio. Accertato il venir meno dei presupposti o dei requisiti per l'iscrizione, entro 10 giorni dalla richiesta o dall'accertamento d'ufficio, la Camera di commercio cancella l'impresa dal Registro delle imprese, dandone comunicazione all'interessato ed al sindaco territorialmente competente. Nel caso in cui il procedimento venga avviato d'ufficio, va data preventiva comunicazione all'interessato.

Art. 6 (Silenzio rifiuto e ricorsi)

(1) Qualora la Camera di commercio non comunichi i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle relative richieste, la richiesta di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta.

(2) Avverso i provvedimenti della Camera di commercio di cui agli articoli 4 e 5, l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 7 (Vigilanza)

(1) Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 44 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, il personale della Ripartizione provinciale Artigianato e della Camera di commercio munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Presidente della giunta provinciale, può, ove necessario, accedere a proprietà privata o pubblica.

Art. 8 (Attività para-artigiane)

(1) Qualora un'attività para-artigiana libera venga definita para-artigiana vincolata, rispettivamente un'attività para-artigiana vincolata venga definita artigiana, i titolari delle imprese iscritte nel Registro delle imprese sono trascritti nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati. Nel caso del passaggio di un'attività para-artigiana vincolata ad attività artigiana sono trascritti soltanto i titolari abilitati.

Art. 9 (Disposizioni transitorie)

(1) Le imprese già iscritte nell'Albo delle imprese artigiane sono iscritte d'ufficio nel Registro delle imprese ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3, entro il 1° gennaio 2001.

Art. 10 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1996, n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.