Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) I centri di degenza autonomi hanno una capacità ricettiva minima di 30 e massima di 60 posti-letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave. In zone ad alta densità abitativa ed urbana la capacità ricettiva può aumentare fino a 120 posti-letto.
(2) Nei centri di degenza aggregati a strutture assistenziali, la capacità minima ricettiva è di 15 posti-letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave.3)
L'art. 7 stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.