Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) La retta dei centri di degenza gestiti da enti pubblici è determinata a sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, modificato dall'articolo 32, comma 11, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. La retta dei centri di degenza gestita da enti privati è concordata annualmente tra il centro e la Provincia in base ai criteri di cui sopra.