Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1)La Giunta Provinciale autorizza:
(2) Le domande per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono presentate all’Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali.
(3) Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) è istruito dall’Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali che si avvale per i pareri di competenza della “Sottocommissione per l’esame dei progetti di strutture per l’assistenza agli anziani”.
(4) Qualsiasi modifica o variazione in corso d’opera apportata al progetto approvato è autorizzata con il procedimento di cui al comma 3.
(5) Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 1 lettera b) è istruito dall’Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali, dopo aver accertato la conformitá della struttura al progetto approvato.
(6) Non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al presente articolo, le strutture di degenza gestite direttamente dall’Azienda Sanitaria. Tali strutture sono assimilabili a reparti ospedalieri per lungodegenti e di conseguenza assoggettate alla normativa prevista per l’autorizzazione delle strutture sanitarie.7)
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9, e dall'art. 1 del D.P.P. 21 luglio 2009, n. 34.