Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Per i centri di degenza il presente decreto ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2002.
(2) Gli enti gestori dei centri di degenza adeguano la pianta organica alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2002.
(3) Qualora in un centro di degenza, in base alla nuova classificazione degli ospiti prevista per l'anno 2002 e alla conseguente ridistribuzione degli stessi tra le singole categorie assistenziali, si riscontri un esubero di personale, non è necessario provvedere all'immediato ridimensionamento alla data del 1 gennaio 2002. Tuttavia, entro la data del 31 dicembre 2002, l'amministrazione del personale deve garantire, con adeguati provvedimenti, il rispetto dei nuovi standard di personale.6)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.