Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Il centro di degenza (autonomo o annesso a struttura assistenziale o sanitaria) è quel servizio sociosanitario a carattere residenziale per l'accoglienza di malati cronici bisognosi di interventi di protezione assistenziale e abitativa, nonché di prestazioni sanitarie e riabilitative.
(2) Il centro di degenza deve essere gestito secondo i principi dell'attivazione e della riabilitazione e garantire un alto livello di protezione e di assistenza, nonché idonei interventi per il mantenimento delle funzioni e capacità residue.