Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Per garantire un'assistenza adeguata al fabbisogno degli ospiti, la responsabilità tecnico-assistenziale nel centro di degenza è assegnata ad un responsabile tecnico di cura, il quale deve essere in possesso del diploma per il profilo professionale per l'infermiere/a professionale.
(2) Il centro di degenza dispone di un proprio regolamento tecnico-assistenziale.2)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.