Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Il presente regolamento contiene i criteri e le modalità di gestione, nonché le caratteristiche tecnicoedificali, le dimensioni minime e massime, nonché gli standards di personale per i centri di degenza, di cui all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. Esso vale, in quanto applicabile, anche per i centri di degenza non convenzionati.