(1) L'assistibile che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali ha effetto immediato.
(2) In applicazione del disposto di cui all'articolo 8 - 1° comma, lettera b) dei decreti di riordino (502/1992 e 517/1993) le scelte di cui all'articolo 26, comma 9, riferite ai soggetti in età compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, solo previa domanda, da parte dei genitori adeguatamente motivata, sentito il Comitato consultivo interaziendale. Qualora tale organismo non si pronunci entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda essa si intende accolta.
(3) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), Decreto Leg.vo 502/1992 o per trasferimento dell'assistito. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
(4) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato consultivo interaziendale di cui all' articolo 11.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo.