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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 20 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno la Provincia pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso. Qualora gli iscritti del pediatra uscente non possono essere acquisiti dagli altri pediatri operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell' ambito provinciale ai sensi dell' articolo 19, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i pediatri inclusi nella graduatoria provinciale valida all' atto della pubblicazione della zona carente.

(3bis) Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito provinciale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(5) Alla domanda deve essere allegato un atto sostitutivo di notorietà attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilità.

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i pediatri di cui al comma 3, lettera b) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

  • a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria provinciale;
  • b)  attribuzione di punti 6 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale;
  • c)  attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale.

(7) Le Aziende interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 3, lettera a) in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianità di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, dando la precedenza ai medici che non hanno compiuto il 50° anno di età.

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