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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 32 (Compiti del pediatra con compenso a quota variabile)

(1) Il pediatra espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'età evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente - compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese.

(2) Il compiti di cui al presente articolo sono:

  • a)  assistenza programmata al domicilio dell' assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E);
  • b)  le prestazioni aggiuntive di cui all' allegato B); al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra potrà avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  • c)  assistenza in zone disagiate di cui all' articolo 43, lettera H);
  • d)  visite occasionali secondo l' articolo 41;
  • e)  collaborazione informatica di cui all' articolo 43 lettera L);
  • f)  potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all' articolo 43 lettera L);
  • g)  il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neuro sensoriali e psichici (bilanci di salute), secondo quanto stabilito dall' allegato H);
  • h)  la compilazione di schede o libretti sanitari affidati al legale rappresentante del minore.
  • i)  l' esecuzione di eventuali screening, (la relativa tariffa viene determinata caso per caso);
  • j)  gli interventi di educazione sanitaria nell' ambito dei programmi delle aziende o dell'Assessorato alla Sanità nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'età evolutiva previste nelle rispettive delibere provinciali. Al pediatra spetta la tariffa oraria corrisposta dalla Giunta provinciale a Relatori e moderatori di corsi organizzati dalla provincia;
  • k)  attività di medicina preventiva dell' età evolutiva di cui alle rispettive deliberazioni della Giunta provinciale;
  • l)  la partecipazione a specifici incontri promossi dall' Azienda, nell'ambito dell'organizzazione. Ai pediatri sono riconosciuti i gettoni di presenza di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991 n. 64) e successive modifiche.

Oltre a quanto sopra i pediatri possono espletare le prestazioni ed attività aggiuntive di cui all'articolo 50 del presente accordo.

4)

Riportata al n. XXIII - L/c.

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