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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 26 (Scelta del pediatra)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.

(2) La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio di documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.

(3) Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

(4) Le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'articolo 20. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.

(5) Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente o in caso di assenza di un pediatra sceglibile, le scelte possono essere attribuite a:

  • a)  pediatri iscritti nell' elenco dello stesso ambito territoriale con le procedure e modalità di cui all'articolo 25 comma 9 o, in subordine, in un ambito territoriale o distretto limitrofo con le procedure e modalità di cui al successivo comma 8;
  • b)  nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale.

(6) Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età tra 0 – 6 anni inseriti nell'elenco e al medico di medicina generale che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico di medicina generale decadono.

(7) Qualora non abbia luogo l'inserimento del pediatra in un ambito territoriale o distretto carente di assistenza, i minori interessati possono essere assegnati a pediatri già inseriti anche in deroga al loro massimale individuale nel caso non vi siano pediatri con massimale disponibile.

(8) L'Azienda USL sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 11, previa accettazione del pediatra scelto, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello del proprio ambito territoriale in cui l'assistito è residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità, la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo, e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

(9) La scelta per i residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(10) Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra dell'Azienda USL di provenienza del minore. La scelta è espressamente rinnovabile.

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