(1) Per i medici iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50% su tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l' 8,125% a carico dell'Azienda e il 4,375% a carico del medico. Per le competenze relative al periodo fino al 30.6.1996 sono da applicare le disposizioni di cui all'articolo 29, lettera G) del D.P.R. 315/1990 e per le competenze relative al periodo successivo l' 1.7.1996 le disposizioni di cui al precedente comma 1.
(2) I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
(3) Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi alle lettere A) e C) del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
(4) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all' E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale è stato stipulato un apposito contratto di assicurazione in campo nazionale.