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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 43 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico dei pediatri convenzionati per l'assistenza primaria è costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32.

(2) Ai pediatri di famiglia, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito è articolata nelle voci: onorario professionale, indennità di piena disponibilità, compenso professionale aggiuntivo, indennità forfettaria di variazione demografica, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.

  • A)  Onorario professionale
    • A1)  Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di libera scelta che svolgono compiti di assistenza primaria è corrisposto, per ciascun assistibile in carico, un compenso forfettario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l' anzianità di specializzazione del medico:
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    • A2)  Pediatria di gruppo: ai Pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 53 l' onorario professionale è dovuto nelle seguenti misure annue:
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  • B)  Indennità di piena disponibilità: ai sanitari che svolgono attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio Sanitario Pubblico, ad esclusione di rapporti nell' ambito di continuità assistenziale, di attività di consultorio pediatrico e di visite preventive dell'età evolutiva, spetta per ciascuno assistito in carico una indennità annua, nelle seguenti misure:
  •   Per i primi 250  assistibili:

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Per gli assistibili da 251 in poi:

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  • C)  Compenso professionale aggiuntivo: ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di base sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al punto F) dell' articolo 29, D.P.R. 315/1990. Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, è incrementato del 3,5% dall' 1.1.1995, del 2,5% dall' 1.12.1995, del 1,6% dall' 1.1.1996, del 3,5% dall' 1.9.1996, del 3% dall' 1.9.1997, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte o della quota individuale inferiore a 800. Le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
  • D)  Indennità forfettaria di variazione demografica
    • D1)  Ai pediatri di famiglia è corrisposto per ciascuno assistibile in carico un' indennità forfettaria annua come da tabella che segue:
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    • D2)  Pediatria di gruppo: ai pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 53, l' indennità forfettaria di variazione demografica è dovuto nelle seguenti misure annue:
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  • E)  Concorso nelle spese per l' erogazione delle prestazioni del servizio sanitario
    • E1)  Ai medici che svolgono assistenza primaria, iscritti negli elenchi dei medici pediatri di famiglia, è corrisposto un concorso forfettario per le spese sostenute in relazione alle attività professionali ed in particolare per la disponibilità dello studio medico conforme alle prescrizioni dell' articolo 22, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti. Per ciascuno assistibile in carico è corrisposto un concorso forfettario annuo risultante dalla tabella che segue:

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  • E2)  Pediatria di gruppo: ai Pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 53, il concorso nelle spese per l' erogazione delle prestazioni del servizio sanitario è dovuto nelle seguenti misure annue:

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  • E3)  Il concorso nelle spese viene erogato dall' Azienda in rate mensili.
  • E4)  Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l' espletamento degli obblighi convenzionali di servizi e personale di collaborazione forniti dall'Azienda. In tali casi l'Azienda, sentito il Comitato ex articolo 11, determina l'entità di riduzione, in percentuale, da applicare.

(3) Ai medici di Pediatria di base iscritti negli elenchi dei medici convenzionati, la quota variabile del compenso è articolata nelle seguenti voci: compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico, indennità di bilinguismo, compensi per bilanci di salute di cui all'articolo 32, lettera g) e compilazione di schede o libretti sanitari individuali.

  • F)  Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive di cui all' articolo 41 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B).
  • G)  Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 45, come quantificati nel protocollo allegato sotto la lettera E). L'entità della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalla Provincia tenendo conto degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla pubblicazione del presente accordo i compensi per le prestazioni di assistenza programmata di cui al allegato E) ed i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) non possono comunque superare il 75% dei compensi di cui alle lettere A), B), C), D), ed E) di questo articolo.
  • H)  Maggiorazioni per zone disagiatissime: per lo svolgimento dell' attività in disagiatissime sedi, al pediatra spetta, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data delle pubblicazione del presente accordo, fino al raggiungimento di 400 iscritti residenti nell'ambito o distretto dichiarato disagiatissima sede, per un periodo massimo di 2 anni, un'indennità di lire 1.000.000 mensili. Sono identificati disagiatissime sedi tutti gli ambiti o distretti dove da almeno 2 anni non opera un pediatra di libera scelta. L'indennità può essere percepita dallo stesso medico un unica volta. L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
    • -  messa a disposizione da parte dell' Azienda di struttura ambulatoriale a costo minimale, laddove sia presente e disponibile;
    • -  utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate nei limiti dell' attività globalmente consentita.
  • I)  Indennità di collaborazione informatica: a tutti i pediatri in possesso di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l' elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali è corrisposta con decorrenza 1.1.1995 una indennità forfettaria mensile di lire 200.000, previa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso di apparecchiature e programmi con le caratteristiche di cui sopra e la data di decorrenza.
  • L)  Indennità di collaboratore di studio medico: ai pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, è corrisposta, con decorrenza 1.1.1995, una indennità omnicomprensiva pari a lire 300.000 mensili se il collaboratore è assunto per almeno 15 ore settimanali, o rispettivamente pari a lire 200.000 se è assunto per almeno 10 ore settimanali. Il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio.
  • M)  Indennità di bilinguismo: ai pediatri che sono in possesso dell' attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, o titolo equipollente, viene riconosciuta, con decorrenza 1.1.1995, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
  • N)  Compensi per i bilanci di salute di cui all' articolo 32, lettera G), come quantificati nell' allegato H).
  • O)  Compensi per la compilazione di schede o libretti sanitari individuali di cui all' articolo 32, lettera H). Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo al pediatra sono corrisposte lire 8.500 per assistito.

(4) I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a questo di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici pediatri si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianità di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volta all'anno il 1° gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

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