Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri, purché la stessa comprenda il presidente o il vicepresidente, e qualora nessun membro contesti all'inizio della seduta la validità della stessa per irregolarità nella convocazione.