Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge provinciale per effetto di una sentenza della Corte costituzionale, ovvero di abrogazione, anche parziale, a seguito di referendum, il Presidente del consiglio informa della questione la commissione competente per materia.
(2) La commissione, ove ritenga che a seguito dell'annullamento o dell'abrogazione debbano essere introdotte nuove disposizioni di legge e non sia stata già assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, esprime in un documento il proprio parere, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i consiglieri ed alla Giunta.