(1) Qualora la commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente del consiglio, che disporrà di conseguenza nel minor tempo possibile.
(2) I pareri richiesti ad altre commissioni dovranno essere da queste forniti alla commissione richiedente entro il termine massimo di venti giorni ed entro il termine di dieci giorni, qualora si tratti di un disegno di legge per il quale è stata deliberata la procedura di cui all'articolo 87, comma 3. Tali pareri saranno inclusi nella relazione della commissione che li ha richiesti.
(3) Se il termine fissato dal comma precedente sarà decorso senza risposta, la commissione richiedente può rinunciare al parere; il relatore della commissione competente ne farà menzione nella sua relazione.
(4) Per i disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare che comportino impegni di natura finanziaria, o qualora la commissione competente dovesse apportare a qualsiasi provvedimento di legge modifiche comportanti maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, sempreché esse non siano state presentate da membri della Giunta, concluso l'esame degli articoli, la commissione richiede il parere dell'assessore alle finanze sulla relativa copertura finanziaria. Ottenuto il parere, la commissione esamina e vota le disposizioni finanziarie e il disegno di legge nel suo complesso. 30)