Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) I disegni di legge e le eventuali questioni riguardanti le materie di competenza delle commissioni sono iscritti all'ordine del giorno di ciascuna commissione a cura del rispettivo/della rispettiva presidente, secondo l'ordine cronologico e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 32.
(2) Le commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
(3) Per quanto riguarda l'anticipazione o il rinvio di un punto iscritto all'ordine del giorno, nonché l'inserimento di nuovi punti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60, 61 e 62.