Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Dei lavori delle sedute delle commissioni è redatto, a cura dell'impiegato addetto e sotto il controllo del segretario, processo verbale di ogni seduta, che di regola viene trasmesso ai membri della commissione entro trenta giorni e comunque non oltre sessanta giorni; l'approvazione dello stesso viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva alla trasmissione; il processo verbale è da considerarsi approvato qualora non venga sollevata obiezione alcuna; in caso contrario la commissione pone in votazione l'obiezione. Tutte le obiezioni devono essere riportate nel processo verbale stesso. Il processo verbale approvato viene sottoscritto dal segretario della commissione.
(2) I processi verbali sono atti interni delle commissioni. Ciascun consigliere può chiederne copia all'Ufficio legale del Consiglio.