Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il presidente della commissione trasmette al Presidente del consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutigli entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei medesimi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.
(2) È facoltà del Presidente del consiglio concedere una proroga al termine di cui al comma precedente non superiore a sessanta giorni, purché richiesta tempestivamente dal presidente della commissione. Qualora il Presidente del consiglio non ritenga di concedere tale proroga, ed in ogni caso per proroghe oltre sessanta giorni, competente a decidere rimane il Consiglio.
(3) Decorsi il termine di cui al comma 1 e quello eventuale di cui al comma 2 senza che gli sia pervenuta la relazione della commissione, il Presidente iscrive il disegno di legge all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio, nominando relatore il presidente della commissione. Il Consiglio può deliberare il rinvio del disegno di legge alla commissione, fissando un nuovo termine, ovvero procedere alla trattazione dello stesso.