Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Un membro della commissione che non possa intervenire ad una seduta o che desideri farsi sostituire può farsi rappresentare da un consigliere del suo stesso gruppo, dandone comunicazione al presidente della commissione prima dell'inizio della seduta stessa.
(2) Ciascun consigliere ha facoltà di presenziare alle sedute delle commissioni legislative e delle commissioni speciali in qualità di osservatore.