Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Qualora si rendesse necessario procedere a modifiche linguistiche nel corso del dibattito in Consiglio, il Presidente dà lettura delle sole parti linguisticamente modificate nella lingua cui le modifiche si riferiscono. Dopodichè, senza ulteriore discussione, si procede alla votazione palese.
(2) Nell'ambito della redazione finale del testo della legge, l'Ufficio di presidenza può eliminare errori di forma, anche riguardanti la traduzione.