(1) Dopo la lettura delle relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.
(1/bis) In sede di discussione generale ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte e la durata complessiva degli interventi non può superare i trenta minuti, salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 1. Trenta minuti sono altresì a disposizione del presentatore/della presentatrice per la replica. 35)
(2) Dopo che hanno parlato, nell'ordine, i consiglieri, i relatori della commissione e la Giunta o il proponente, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
(3) Prima della conclusione della discussione generale può essere richiesto, da un minimo di cinque consiglieri e d'intesa con il presentatore, il rinvio del disegno di legge alla commissione. La richiesta può essere motivata con un intervento che non superi i cinque minuti.
(4) Fatto salvo il diritto a parlare dei consiglieri già iscritti, la chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da ciascun consigliere che non sia ancora intervenuto sull'argomento in discussione. Qualora un consigliere si opponga, il Presidente pone in votazione la proposta per voto palese.
(5) Prima della chiusura della discussione generale ai sensi del precedente comma, hanno comunque facoltà di intervenire la Giunta, i relatori o il presentatore del disegno di legge.