Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il disegno di legge finanziaria viene trattato prima di quello di bilancio. La discussione generale dei due disegni di legge avviene in forma congiunta; in questo caso i tempi di intervento non possono superare complessivamente la durata di un'ora.
(2) Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno presentati prima dell'apertura della discussione articolata sul disegno di legge finanziaria.
(3) Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria approvati dal Consiglio vengono inseriti d'ufficio nel disegno di legge di bilancio.
(4) Proposte di aumento dello stanziamento di unità previsionali di base sono ammesse solo laddove siano corredate da una proposta per la copertura delle maggiori spese. 46)
(5) La discussione sulle unità previsionali di base del bilancio avviene secondo la seguente procedura:
I commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 34 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.